Con la decretale innocenziana Super quibusdam (1210) si tratteggiarono i caratteri di quella particolare forma di protezione che è stata interpretata dalla letteratura giuridica moderna talora come un privilegium fori – cioè il privilegio di essere soggetti alla giurisdizione del giudice ecclesiastico – ed è stata presentata dalla maggior parte della storiografia piuttosto come una competenza riservata dei tribunali ecclesiastici in favore delle miserabiles personae (coloro che, senza responsabilità – fortunae iniuria – si trovavano in una condizione disgraziata, ad esempio gli orfani, i malati, le vedove, i poveri).
Il tema si inquadra nell’ambito dell’impostazione dogmatica tradizionale riguardante i criteri di individuazione dei poteri di cognizione dei tribunali ecclesiastici dell’età del diritto comune, secondo la classificazione di una serie di situazioni che ratione personarum oppure ratione rerum competevano al foro della Chiesa. In questo sistema vengono indicate le miserabiles personae; le quali godevano dell’opportunità di essere giudicate dal giudice ecclesiastico in considerazione del loro status, miserabilis appunto, di cui l’ordinamento ecclesiastico si prendeva cura anche sotto il profilo processuale; e da qui si spiega come la competenza del forum Ecclesiae si sia fondata, nel caso di specie, sulla ratio personarum.
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